Sospensione del servizio e cessazione illegittima (fonia, adsl, ecc…)

Sospensione del servizio

Stai subendo una sospensione del servizio dal tuo Gestore telefonico?

Vuoi capire se questa è illegittima?

Se ti trovi in questa situazione sei nel posto giusto!

Indennizzo Telefonico è un blog di Unione dei Consumatori, seguito da consulenti esperti nel settore della telefonia, pronti a rispondere a tutte le tue domande.

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Continua a leggere per scoprire quando la cessazione o la sospensione sono illegittime.

 

 

Il malfunzionamento del servizio

Il malfunzionamento, a differenza della sospensione, è causato da un guasto alla linea mentre la sospensione è una scelta amministrativa del Gestore che, così, decide di interrompere i servizi.

Entrando nel merito, occorre distinguere tra la cessazione e la sospensione:

  • La cessazione del servizio avviene quando il gestore telefonico decide di risolvere (unilateralmente) il contratto e quindi non  solo non eroga più i servizi ma, soprattutto, ha deciso di chiudere il contratto. In questi casi, spesso, alla cessazione del contratto si accompagna un disservizio ben più grave ovvero la perdita del numero di telefono.
  • La sospensione del servizio si realizza quando vi è solo una interruzione momentanea nella fornitura per una scelta amministrativa del Gestore. Spesso accade perché non sono stati fatti alcuni pagamenti, oppure sono stati fatti e non correttamente contabilizzati da parte del Gestore.

 

La sospensione del servizio

Purtroppo, i Gestori, in realtà, usano lo strumento della sospensione del servizio come azione di forza nei tuoi confronti. Piuttosto che sollecitare i pagamenti spesso decidono di interrompere l’erogazione dei servizi. Questo è il classico caso dell’illegittima sospensione dei servizi.

L’illegittima cessazione o sospensione amministrativa del servizio è sanzionata dall’Autorità Garante con l’indennizzo.

Queste pratiche scorrette, subite dagli utenti, hanno una casistica, sempre legata a posizioni amministrative (fatture). Si può sostanzialmente ricondurre a:

  • Mancata contabilizzazione dei pagamenti, è il classico caso in cui le fatture sono state correttamente pagate ma, ciononostante, per mero errore non sono state contabilizzate dal Gestore.
  • Erronea fatturazione, nel caso in cui ci siano arrivate delle fatture “pazze” e difformi dalle condizioni contrattuali sottoscritte. In questi casi, ovviamente, l’utente non paga fino a quando le fatture non sono state corrette, oppure le paga ma solo parzialmente.
  • Morosità inesistenti, seppur di rado, può accadere che al Gestore risultano non pagate alcune fatture che sono assolutamente “fittizie”, “non dovute”, oppure “ingiustificate”. Nessuno sa ben spiegarsi come può succedere ma, vi assicuro, che a volte succede.
  • Mancato pagamento, non si sono pagate delle fatture dovute (correttamente emesse), in questi casi il motivo per cui non si è pagato (ad es. che la fattura non è arrivata)è irrilevante.

Ma la casistica sopra esposta, in realtà, non ha importanza ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo, perché la norma è sempre la stessa.

Ed infatti, perché il Gestore possa operare la sospensione (o la cessazione) dei servizi deve rispettare alcune rigide norme e se ne viola, anche solo una, dovrà pagare l’indennizzo:

  1. La morosità deve essere costituita da almeno due fatture non pagate da parte dell’utente “moroso”;
  2. La morosità deve essere comunicata per iscritto all’utente;
  3. La sospensione/cessazione  deve essere preavvisata (quindi deve esserci una comunicazione scritta con la quale ci viene fornito un termine minimo di 2 settimane per potere pagare prima che venga fatta la sospensione);
  4. La morosità non deve essere stata contestata dall’utente.

Infatti, come più volte ribadito dall’AGCOM, si ha diritto all’indennizzo quando ” L’operatore, non ha dimostrato di aver adeguatamente preavvisato l’utente…”

 

Come difendersi?

Puoi venire a capo della cessazione e della sospensione del servizio intraprendendo la strada del reclamo, infatti in pendenza di reclamo o di procedura di conciliazione presso il Co.Re.Com. il Gestore telefonico non potrà interrompere la fornitura o peggio risolvere il contratto.

Questa è un’ulteriore garanzia a tutela degli utenti, così come ribadito dall’AGCOM nella Delibera n. 50/10/CIR e all’articolo 4, comma 2, della Delibera n. 664/06/CONS: “l’utente che ha presentato formale reclamo all’operatore in merito all’addebito di un singolo bene o servizio, anche supplementare, può sospenderne il pagamento fino alla definizione della procedura di reclamo. L’utente è comunque tenuto al pagamento degli importi che non sono oggetto di contestazione.

Quindi, laddove contestiamo (reclamo), possiamo non pagare la bolletta telefonica, se la contestiamo tutta, oppure possiamo non pagarla parzialmente in riferimento ai singoli importi oggetto del reclamo.

 

Affidati a Indennizzo Telefonico

Sei vittima della cessazione e della sospensione del servizio operate in modo illegittimo dal Gestore?

Non preoccuparti, rivolgiti a Indennizzo Telefonico, il nostro team di consulenti e avvocati esperti dell’Unione dei Consumatori può risolvere il tuo problema in breve tempo seguendo tutto l’iter burocratico necessario: dalla compilazione del reclamo scritto all’eventuale procedura di conciliazione.

Se preferisci affidarti a noi, invece:

  • ti forniremo tutte le informazioni di cui necessiti
  • ti aiuteremo a redigere correttamente il reclamo
  • se lo hai già scritto (e prima dell’invio), potremo controllare che contenga le informazioni veramente importanti
  • potrai avvalerti del nostro servizio di invio fax e pec gratuito
  • analizzeremo il tuo caso (prima o dopo l’invio del reclamo) per verificarne l’assistibilità nella fase di contenzioso
  • nei casi di sospensione del servizio, ci attiveremo per il ripristino urgente
  • ti faremo ottenere i rimborsi automatici o gli indennizzi che ti sono dovuti per i disagi subiti
  • ci occuperemo interamente del tuo caso (sia per il deposito dell’istanza che per la sua trattazione presso i Co.Re.Com. su Conciliaweb) sgravandoti da ogni pensiero o stress.

 

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Marcello Del Zoppo
Marcello Del Zoppo
4 anni fa

Mi farebbe piacere conoscere il Vs. recapito a Pescara e conoscere l’importo della quota di l’iscrizione, grazie e buona giornata.

Bartolomeo de crosta
Bartolomeo de crosta
4 anni fa

Bel servizio, molto utile per i consumatori.

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[…] casi più frequenti in cui si può realizzare la perdita del numero sono per via di una cessazione amministrativa del servizio, oppure perché qualcosa non è andata bene durante la procedura di migrazione da un […]

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[…] La sospensione del servizio, è sicuramente la problematica più comune ed avviene quando i servizi (internet, telefono, pay-tv, POS, ecc.) vengono improvvisamente sospesi dal Gestore. Le sospensione non sempre è legittima, quando non lo è abbiamo diritto all’indennizzo e/o al risarcimento dei danni. Per sapere quando possiamo lamentarci vi invito a leggere l’articolo dedicato: sospensione o cessazione illegittima del servizio. […]

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